La Corte dei Conti chiede a Di Stefano la restituzione di 60 mila euro

Quella che segue non è una presunta macchina del fango e neppure un capriccio de “Lo Specchio di Sesto” bensì un preciso dovere d’informare i cittadini, affidatoci dall’art. 21 della Costituzione Italiana. Se altri organi non procedono, sono affari loro!

Corte Dei Conti – Procura Regionale presso la Sezione Giurisdizionale per la Regione Lombardia – Invito a fornire deduzioni ai sensi dell’art. 67 Dlgs del 26 agosto 2016 n. 174

Non potendo trascrivere integralmente il dispositivo per motivi di spazio, diamo un sunto della richiesta risarcitoria, notificata a sei persone, in sostanza ai facenti parti del Consiglio d’’amministrazione della società “La Fucina S.c.r.s.l.”. Si sta parlando del fallimento della società “La Fucina S.c.r.s.l.” per cui su incarico del curatore del Fallimento di detta società lo Studio Legale Cajani ha notificato la richiesta risarcitoria di euro 1.000.000,00.
In sostanza, premesso che secondo la denuncia del 28 maggio 2012, fatta dal Segretario generale pro-tempore del Comune di Sesto San Giovanni, si comunicava alla scrivente Procura che a partire dal 3/8/2011 il dottor Roberto Di Stefano, consigliere comunale del predetto Comune aveva percepito un compenso come amministratore della Società consortile (partecipata dal Comune al 10,53%). Che lo stesso, come consigliere comunale dal 2008 al 2015 aveva percepito i dovuti compensi a titolo di gettoni di presenza per la partecipazione a Consigli e Commissioni.
Che nel frattempo con delibera della società consortile “La Fucina S.c.r.s.l.” del 3/8/2011 il dottor Di Stefano era nominato, all’unanimità, nuovo membro del CDA dell’ente. Che nella stessa data il dottor Di Stefano informava il Comune di Sesto San Giovanni di detta nomina. Informava inoltre che “Considerata la normativa concernente l’incompatibilità di percepire il doppio emolumento, qualora fosse applicabile, esprimeva la volontà di non percepire indennità di carica di consigliere comunale di Sesto S.G.
In data 16/09/2011 il C.d. A. della già citata società consortile, all’unanimità nomina il Dottor Di Stefano Amministratore delegato della stessa. Ricevendo per tale carica dal 2011 al 2012 una somma complessiva lorda di euro 62.833,28.
Tuttavia, a partire dal 2007, l’articolo 1, comma 718, della Legge 27/12/2006 n. 296 (legge finanziaria 2007) per risparmi economici aveva vietato la corresponsione di compensi agli amministratori di società partecipate da enti pubblici ecc. ecc. Da ciò, deriva il divieto di corrispondere per evidente danno alla società in house S.c.r.s.l. un compenso (non dovuto).
Seguono le quote percentuali detenute dai diversi enti e società e pertanto, coloro che hanno deliberato l’attribuzione delle cariche sociali al dottor Di Stefano e la conseguente corresponsione degli emolumenti sopra quantificati ecc.ec. devono essere chiamati a restituire alla “Fucina S.c.a.r.l.” la somma lorda di euro 62.833,28.Seguono le spiegazioni circa la responsabilità amministrativo-patrimoniale e la relativa disciplina di legge.
Segue la quantificazione del danno e la ripartizione a capo di quanti hanno partecipato alla nomina di Consigliere d’amministrazione e di Amministratore delegato della società (omissis) del dottor Roberto Di Stefano. Ovviamente, tutti i membri del C.d.A. erano al corrente della norma che vietava la corresponsione degli emolumenti e nonostante ciò, il dottor Di Stefano continuava a percepire gli emolumenti non dovuti.
L’elemento soggettivo della colpa grave, tranne per il Di Stefano, la cui condotta è sicuramente connotata da dolo.
La responsabilità amministrativa per il danno cagionato alle pubbliche risorse gestite dalla Società consortile S.r.l. BIC La Fucina va iscritta, ad avviso di questo requirente, nella misura del 90% (euro 59.302,05 x 0.90 = euro 53.371,85) ciascuno per la parte che vi ha preso, al Presidente, agli amministratori e soci che hanno attribuito le cariche onerose al Di Stefano e, nella misura del 10% (euro 59.302,05 x 0,10 = euro 5.930,20 ciascuno per la parte che vi ha preso, ai membri del Collegio sindacale presenti alle sedute attributive delle ridette cariche, secondo la ripartizione che segue (omissis).
Si avverte che il danno complessivo arrecato alla Società consortile a r.l. La Fucina dal comportamento quantomeno gravemente colposo e ai limiti del dolo dei sunnominati soggetti allo stato degli atti è pari a un importo complessivo di euro 59.302,05.
Per questi motivi
Il sottoscritto Sostituto Procuratore Generale, visto l’art. 67 del D.lgs. 26/08/ 2016 n. 174; INVITA i suddetti (omissis) a versare alla Società La Fucina S.c.r.s.l., ora in liquidazione a versare la suddetta soma.
Sostituto procuratore generale (dottor Fabrizio Cerioni).

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