«Assistiamo ad un progressivo irrigidimento degli obblighi fiscali del proprietario locatore, anche in materia di tassazione per il servizio rifiuti: La TARI è destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, per cui è a carico dei soggetti “utilizzatori” di beni immobili, fruitori dei servizi comunali. Tuttavia il presupposto della TARI (comma 434 dell’emendamento alla legge di stabilità approvato dal Senato) è tout court il “possesso” o la “detenzione” di locali o di aree scoperte (non pertinenziali) “suscettibili” di produrre rifiuti urbani. In caso di più possessori o più detentori ciascuno risponde in solido. Rispetto alla TARSU (il cui presupposto era “l’occupazione o la detenzione” di locali o di aree) e alla TARES (il cui presupposto era invece il “possesso, l’occupazione o la detenzione”), la disciplina della TARI non prevede in modo chiaro (come avveniva invece per la TARSU) alcuna condizione di alleggerimento dell’onere tributario per la inutilizzazione dei locali nel corso dell’anno o per la mancata produzione dei rifiuti, per l’ unità immobiliare non utilizzata. Pensiamo allo sfitto incolpevole ed ai casi di insolvenza del conduttore. Peraltro, a rendere più chiaro il concetto secondo cui i proprietari potrebbero trovarsi in qualche modo chiamati a sostenere anche questo nuovo balzello, v’è il comma 436 dell’emendamento; il quale dispone espressamente che in caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso del medesimo anno solare, la TARI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie. E’ dunque necessario chiarire normativamente questo aspetto del tributo.»
Achille Colombo Clerici, presidente Assoedilizia